Personale non a tempo indeterminato

Riferimenti normativi:
Art. 17, c. 1,2, D.lgs. n. 33/2013

Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,  con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Considerato che, nelle scuole, gli incarichi non a tempo indeterminato sono conferiti esclusivamente in sostituzione dei titolari assenti(Docenti e personale ATA) e che i compensi sono determinati a livello nazionale, tramite i contratti collettivi, gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato si ritengono assolti con l'elenco dei contratti stipulati, aggiornato annualmente al termine di ogni anno scolastico. Per ulteriori informazioni sui contratti a tempo determinato stipulati  da questa istituzion scolastica è possibile consultare l'albo online di questa istituzione scolastica

Ulteriori dati sul personale sono presenti sul sito "Scuola in chiaro"
 
Documenti:
Amministrazione Trasparente
  • OIV
    Art. 10, c. 8, lett. c, D.lgs. n. 33/2013
  • Prevenzione della corruzione
    Art. 43, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013, Art. 18, c. 5, D.Lgs 39/2013, Art. 1, c. 3, 14 della L. n 190/2012 e Delibera Anac 430/2016
  • Dati ulteriori
    Art. 7-bis, c. 3, D.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012